Questo decreto stabilisce le regole contabili per i concessionari della riscossione che gestiscono i pagamenti di imposte tramite incentivi industriali automatici per interventi nelle aree depresse. Definisce le procedure per la trasmissione e il controllo degli elenchi delle imprese beneficiarie tra il Ministero dell'industria e il Ministero delle finanze.
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 24 gennaio 1996, n. 90 Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse. note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1996 (GU n.49 del 28-02-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-3-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e in particolare l'art. 1, il quale, nel prevedere la possibilità di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, presso i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti i conti fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995; Visti gli accordi intercorsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentito il parere della commissione consultiva, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995; Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 27 del 9 gennaio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Sulla base di quanto disposto al punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 citata in premessa e secondo le modalità allo stesso punto indicate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cadenza settimanale, trasmette al Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese le cui istanze, dirette ad ottenere le agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera indicandone gli estremi identificativi e gli importi spettanti. 2. Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso il controllo dell'elenco di cui al comma 1 ed entro dieci giorni comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, telematicamente o mediante supporti magnetici, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese che non risultano intestatarie di conto fiscale. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle finanze ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni e, con le stesse modalità e secondo le medesime specifiche tecniche di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti e la data dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il lunedì della settimana successiva al provvedimento di liquidazione, ovvero il primo giorno lavorativo successivo. 4. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, il Ministero delle finanze effettua i controlli di rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma 3 alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le comunicazioni non rispondenti alle specifiche stesse e trasmette ai concessionari i dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2. 5. Il Ministero delle finanze trasmette gli stessi dati alle competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse: "Art. 1. (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comm 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi, dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente, tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni". - Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale: "29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio di riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo". - Si riporta il titolo del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657". - Si riporta l'epigrafe della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995: "Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5". - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 3 (Commissione consultiva). - 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione. 2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.