to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192 Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a),
(309)2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento. 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 287 del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 287 (Modalità di riscossione del canone e sua destinazione). - 1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. 2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo-casa. 3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate.» - Si riporta il testo dell'articolo 294, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 294 (Norme di attuazione). - 1. Il regolamento detta:
- a)le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
- b)le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
- c)i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
- d)la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
- e)la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 296, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 296 (Criteri di assegnazione degli alloggi e di determinazione del canone). - 1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera
- b)dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.». - Si riporta il testo dell'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 297 (Programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale). - 1. - 3. Omissis. 4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.». - Si riporta il testo dell'articolo 546, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 546 (Servizio di vettovagliamento delle Forze armate). - 1.- 4. Omissis. 5. Il regolamento, in tale parte adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e su proposta dei Capi di stato maggiore di forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, detta norme interforze per disciplinare la struttura, l'organizzazione e il funzionamento delle mense di servizio.». - Si riporta il testo dell'articolo 875 del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 875 (Posizione di stato in servizio permanente). - 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:
- a)servizio permanente effettivo;
- b)servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
- c)sospesi dall'impiego;
- d)in aspettativa; d-bis) in distacco sindacale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1470, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1470 (Libertà di riunione). - 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 1480-bis per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai militari. 2. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. 3. - 4. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 2136, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:
- a)il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
- b)sezioni III, III-bis e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899;
- c)l'articolo 622;
- d)-
- dd)(omissis);
- ee)il titolo VIII; ee-bis) il titolo IX - Capo III;
- ff)l'articolo 1493; ff-bis) l'articolo 1780; 2.-3. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 2188-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2188-quinquies (Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale). - 1. - 4. (omissis). 5. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 2209-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi