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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 180 - Normattiva

In breve

Questo decreto modifica il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, rinominandolo in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e aggiornandone la struttura interna.

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Testo della legge

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di proble

mi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 180 Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128. (23G00194) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2023 (GU n.286 del 07-12-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-12-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5-sexies; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi»; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 6; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonché gli articoli 12 e 13; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 è sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  2. b)all'articolo 1: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»; 2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  3. c)all'articolo 2: 1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
  4. a)direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);
  5. b)direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);
  6. c)direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);
  7. d)direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM).»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
  8. a)direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
  9. b)direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
  10. c)direzione generale valutazioni ambientali (VA);
  11. d)direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC).»; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
  12. a)direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);
  13. b)direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
  14. c)direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
  15. d)direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»; 5) al comma 6, lettera b), le parole «del settore pubblico» sono soppresse; 6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse; 7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»; 8) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Ciascun dipartimento svolge attività di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»; 9) al comma 12, dopo le parole «in house» sono inserite le seguenti: «, nonché delle società controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;
  16. d)all'articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e società» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12»; 4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»; 5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis). 8-ter. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
  17. e)all'articolo 4: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorità di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilità dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»; 4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Presso il Dipartimento è istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui è preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
  18. f)all'articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicità e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonché di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria.»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 5, la parola «collabora» è sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»; 4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitività del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonché al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;
  19. g)all'articolo 6: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»; 2.2) alla lettera a), le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse; 2.3) alla lettera b), le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse; 2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici» è sostituita dalla seguente: «tecnici»; 2.5) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) gestione unitaria delle attività relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;»; 2.6) alla lettera
  20. g)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché elaborazione del Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 2.7) alla lettera h), le parole da «individuazione del fabbisogno» a «gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito»; 2.8) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»;
  21. h)all'articolo 7: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale innovazione tecnologica»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)» sono sostituite dalle seguenti: «innovazione tecnologica (ITEC)»; 2.2) la lettera
  22. a)è sostituita dalla seguente: «
  23. a)promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;»; 2.3) alla lettera g), le parole «supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle relative procedure di acquisto»; 2.4) la lettera
  24. h)è sostituita dalla seguente: «
  25. h)attività relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.»;
  26. i)all'articolo 8: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «attività europea e internazionale (AEI)» sono sostituite dalle seguenti: «affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»; 2.2) alla lettera a), prima delle parole «partecipazione del Ministero» sono inserite le seguenti: «collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della»; 2.3) alla lettera c), dopo le parole «di Oslo» sono inserite le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»; 2.4) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»; 2.5) la lettera
  27. f)è sostituita dalla seguente: «
  28. f)supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»; 2.6) la lettera
  29. g)è sostituita dalla seguente: «
  30. g)strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonché verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»; 2.7) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;»; 2.8) alla lettera
  31. h)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; 2.9) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: «h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy; h-ter) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;»; 2.10) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»;
  32. l)all'articolo 9: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale tutela della biodiversità e del mare»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico e mare (PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversità e del mare (TBM)»; 2.2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»; a-ter) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);»; 2.3) la lettera
  33. e)è soppressa; 2.4) alla lettera h): 2.4.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»; 2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite le seguenti: «nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'»; 2.4.3) dopo le parole «con gli organismi» inserire le seguenti: «europei e»; 2.5) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»; 2.6) alla lettera m), le parole «Direzione generale valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»;
  34. m)all'articolo 10: 1) alla rubrica, dopo le parole «economia circolare» sono aggiunte le seguenti: «e bonifiche»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «(EC)» sono sostituite dalle seguenti: «e bonifiche (ECB)»; 2.2) alla lettera
  35. a)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto»; 2.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»; c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;»; 2.4) la lettera
  36. d)è soppressa; 2.5) alla lettera e): 2.5.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»; 2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»; 2.5.3) le parole «Direzione generale attività europea ed internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»; 2.6) le lettere
  37. f)e
  38. g)sono soppresse; 2.7) alla lettera h), la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»; 2.8) la lettera
  39. i)è soppressa; 2.9) alla lettera l), le parole «Direzione generale competitività ed efficienza energetica» sono sostituite dalla seguente: «DEE»; 2.10) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti: «l-bis) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi; l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani; l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto; l-quinquies) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; l-sexies) titolarità ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonché delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali; l-septies) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale; l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.»;
  40. n)all'articolo 11: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche (USSRI)» sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»; 2.2) alla lettera a), le parole «ivi inclusa la realizzazione di» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli»; 2.3) alla lettera b), la parola «eco-compatibile» è sostituita dalla seguente: «sostenibile»; 2.4) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi»; 2.5) alla lettera d), dopo le parole «alla partecipazione del Ministro alle» sono inserite le seguenti: «conferenze istituzionali permanenti delle» e le parole «autorità di distretto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «autorità di bacino distrettuale»; 2.6) alla lettera f), dopo le parole «infrastrutture critiche» sono inserite le seguenti: «per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile» e la parola «ITC» è sostituita dalla seguente: «ITEC»; 2.7) le lettere g), h), i), l),
  41. m)sono soppresse; 2.8) alla lettera n): 2.8.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»; 2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»; 2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»; 2.9) alla lettera o), le parole «in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»; 2.10) alla lettera p), le parole «e profili di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»;
  42. o)all'articolo 12, comma 1: 1) alla lettera c), dopo le parole «VIA statale nonché» è inserita la seguente: «autorizzazioni»; 2) alla lettera d), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF» e dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»; 3) la lettera
  43. g)è soppressa;
  44. p)dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi). - 1. La Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
  45. a)politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi);
  46. b)attuazione e implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM);
  47. c)promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione;
  48. d)riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni ambientali, nonché processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione e audit (EMAS);
  49. e)promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;
  50. f)applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché promozione dell'uso sostenibile dei medesimi;
  51. g)collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza.»;
  52. q)l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi). - 1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
  53. a)definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi: 1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare; 2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie; 3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche;
  54. b)tutela dell'integrità delle filiere energetiche, nonché sviluppo minerario nazionale;
  55. c)autorizzazioni in materia di infrastrutture a mezzo di reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di competenza statale;
  56. d)autorizzazioni per impianti di produzione di energia da qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale;
  57. e)concessioni di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia;
  58. f)sicurezza degli approvvigionamenti con riferimento alla diversificazione delle fonti primarie di origine nazionale, anche off-shore;
  59. g)scorte energetiche strategiche, piani di sicurezza energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento in caso di crisi del sistema energetico, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 7;
  60. h)autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, nonché alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL);
  61. i)impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi, e dei carburanti alternativi;
  62. l)relazioni, per le materie di competenza, con le associazioni e le imprese dei settori di competenza, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., nonché con le istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore;
  63. m)rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare sull'intero territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi;
  64. n)statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
  65. o)collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
  66. p)cura dei rapporti con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonché con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività, in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;
  67. q)nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; decommissioning degli impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione, per gli aspetti di competenza, ai processi di pianificazione dell'uso del mare;
  68. r)funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle predette attività ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
  69. s)normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; rilascio dei titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilità delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi;
  70. t)servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;
  71. u)funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
  72. v)adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
  73. z)supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»;
  74. r)dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche). - 1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti:
  75. a)definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente: 1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale; 2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia; 3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico; 4) allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed economicità dei prezzi delle energie;
  76. b)fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia, ivi inclusa la approvazione dei piani decennali di sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici;
  77. c)fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, lettera f), sicurezza degli approvvigionamenti; diversificazione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; attività inerenti la protezione delle infrastrutture critiche energetiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
  78. d)strumenti di mercato per la promozione delle fonti rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;
  79. e)produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e relativi sistemi incentivanti;
  80. f)produzione, trasporto e stoccaggio di gas verdi, incluso il biometano;
  81. g)mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e mercato dei prodotti petroliferi;
  82. h)misure per l'approvvigionamento, anche a termine, delle risorse funzionali alla sicurezza e all'adeguatezza dei sistemi energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia;
  83. i)in collaborazione con la DEE, integrazione negli usi finali delle energie secondarie nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con riferimento ai settori hard-to-abate e alla mobilità pesante terrestre, marittima e dell'aviazione civile;
  84. l)monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi;
  85. m)politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa la disciplina delle attività di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2;
  86. n)analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
  87. o)relazioni, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;
  88. p)rapporti con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.;
  89. q)promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;
  90. r)relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF;
  91. s)collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza. 2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»;
  92. s)l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Direzione generale domanda ed efficienza energetica). - 1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
  93. a)definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori;
  94. b)mobilità sostenibile; mobilità elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed e-fuel; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilità sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica;
  95. c)efficienza energetica in tutti i settori di impiego e sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; incentivazione, anche di livello europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica;
  96. d)misure di incentivazione per l'efficienza energetica a finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  97. e)mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, nonché monitoraggio e affordability dei relativi prezzi;
  98. f)misure di tutela dei consumatori energetici, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e misure di contrasto alla povertà energetica;
  99. g)gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la ECB, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale;
  100. h)promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio sulle tecnologie nucleari;
  101. i)analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
  102. l)cura e sviluppo delle relazioni istituzionali, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché con le istituzioni e gli enti europei di settore;
  103. m)rapporti, per quanto di competenza, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, nonché con la Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.;
  104. n)promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità dei livelli essenziali delle forniture;
  105. o)relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attività in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF;
  106. p)collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza. 2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;
  107. t)all'articolo 15: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Direzione generale programmi e incentivi finanziari»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole «incentivi energia (IE)» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»; 2.2) la lettera
  108. a)è sostituita dalla seguente: «
  109. a)definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensità di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);»; 2.3) la lettera
  110. c)è soppressa; 2.4) alla lettera e), le parole «emobility manager» sono soppresse; 2.5) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: «e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica; e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;»; 2.6) alla lettera f), la parola «AEI», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AEIF»; 2.7) alla lettera h), le parole «esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti: «gestione di»; 2.8) alla lettera l): 2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e» sono soppresse; 2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza»; 2.8.3) dopo le parole «GSE S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»; 2.9) alla lettera n), le parole «alle direzioni generali del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»; 2.10) alla lettera o), le parole da «attività di valutazione» a «in materia» sono soppresse;
  111. u)all'articolo 16: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»; 2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.»; 3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «attribuite al Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di sicurezza energetica,» e le parole «transizione ecologica»» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza energetica»;
  112. v)all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.»;
  113. z)all'articolo 19, comma 2, le parole «risorse umane e acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso»;
  114. aa)all'articolo 22: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, dopo le parole «istituzionali, istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,»; 1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»; 2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri»; 3) al comma 4, dopo le parole «in ambito internazionale» sono inserite le seguenti: «ed europeo»; 4) il comma 5 è abrogato; 5) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. L'Ufficio di gabinetto può dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o più dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»; 6) al comma 7, le parole da «in materia» a «annuali del Ministro,» sono soppresse e dopo le parole «sedi nazionali» sono inserite le seguenti: «, europee»;
  115. bb)all'articolo 23: 1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri»; 2) al comma 2: 2.1) le parole «coordina l'attività relativa» sono sostituite dalla seguente: «sovrintende»; 2.2) le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonché cura»; 2.3) le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse;
  116. cc)all'articolo 24, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.»;
  117. dd)all'articolo 26: 1) al comma 2, le parole «iscritto in appositi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69»; 2) al comma 3, le parole da «, sovrintende» a «dell'intero Ministero» sono soppresse;
  118. ee)all'articolo 28: 1) al comma 1, la parola «centodieci» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta» e dopo le parole «dagli stanziamenti di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»; 2) al comma 2, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici» e la parola «ventisei» è sostituita dalla seguente: «trentuno»;
  119. ff)all'articolo 29: 1) al comma 1: 1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;» sono inserite le seguenti: «per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»; 1.2) dopo le parole «per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,» sono inserite le seguenti: «per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,»; 1.3) le parole «per il Capo della Segreteria Tecnica,», ovunque ricorrano, sono soppresse; 2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro e» sono soppresse e le parole «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottanta»; 3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia»;
  120. gg)all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
  121. hh)la tabella A è sostituita dalla seguente: «Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1) Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale Posti di funzione dirigenziale di livello generale 17* Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 67 * di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  122. a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
  123. b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  124. c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  125. d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
  126. a)riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
  127. b)individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
  128. c)previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
  129. d)indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
  130. e)previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49. - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59. - Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
  131. a)individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
  132. b)gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
  133. c)promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
  134. d)sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
  135. e)difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere
  136. a)e
  137. b)della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.». «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM. 1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.». «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.». «Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:
  138. a)la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  139. b)il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.». «Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  140. a)l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  141. b)l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.». - La legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 112. - Si riporta l'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino). - 1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.». - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. - Si riporta il testo del comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. del 27 dicembre 2006, n. 299: «503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2007, n. 142. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007 n. 158 - S. O. n. 157. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007 n. 187. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 245. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea INSPIRE), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: «Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti). - (omissis) 5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (omissis).». - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265. - Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22. - Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013 n. 3. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80. - Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016 n. 132. - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2016 n. 166. - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016 n. 213. - La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189. - Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2018, n. 132. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2018 n. 188: «Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
  142. a)al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa" ;
  143. b)al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
  144. c)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.". 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
  145. a)all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera
  146. c)sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;";
  147. b)all'articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-bis," sono soppresse. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo. 6. Le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2019, n. 222: «Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
  148. a)all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica;" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
  149. b)all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";
  150. c)la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";
  151. d)all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
  152. a)individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
  153. b)definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
  154. c)piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
  155. d)pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
  156. e)gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
  157. f)tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  158. g)promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
  159. h)promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
  160. i)coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
  161. l)sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
  162. m)difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";
  163. e)all'articolo 37, comma 1: 1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.". 3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico". 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
  164. a)le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;
  165. b)l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
  166. c)l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 giugno 2021, n. 136: «Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione). - 1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
  167. a)gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
  168. b)la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
  169. c)compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
  170. d)gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
  171. e)l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
  172. f)le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  173. g)le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
  174. a)articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  175. b)articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
  176. c)articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. 7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi. 9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264: «Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
  177. a)all'articolo 35: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 2.2. alle lettere
  178. a)e
  179. f)le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"; 2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili;"; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)";
  180. b)la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". 3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica". 3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.». «Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.". 2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. 3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
  181. a)tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
  182. b)valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
  183. c)valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
  184. d)promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
  185. e)promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
  186. f)valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. 4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. 5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento. 7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori. 8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. 9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. 11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla le

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